Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e' soppresso.
2. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.
Art. 2
1. I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.2
2. E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente "Gioventu' italiana", salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.2
3. I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.
4. L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
5. Nello stesso termine, trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
7. Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprieta', dal momento del trasferimento.
Art. 3
1. E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.2
2. Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.2
3. L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.
4. Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.
Art. 4
1. Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, puo' chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.
2. Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di sessanta giorni. Entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale - di concerto con i Ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni - provvedera' ad emanare appositi decreti entro i successivi sessanta giorni, contenenti l'indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.
3. Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro destinatario, entro i successivi novanta giorni, sentito il competente consiglio di amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.
4. Il collocamento nei ruoli predetti e' disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
5. Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.
Art. 5
1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, e' fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unita' di personale trasferito.
2. Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.
3. E' fatto, altresi', obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.
Art. 6
1. Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.
2. Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.
3. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.1
Art. 7
1. Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S.
L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventu' italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.
2. L'ufficio liquidatore versera' all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventu' italiana, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.1
Art. 8
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unita', e' assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
2. Il predetto personale sara' inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.
Art. 9
1. Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.
2. Un primo apporto e' stabilito in lire 10 miliardi.
Art. 10
1. Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11
1. All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.
2. All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verra' assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE