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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6128 del 09/03/2017 (Rv. 643263 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione di delibera assembleare concernente il riparto delle spese - Sussistenza di un interesse all'invalidazione - Necessità - Onere della prova.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643263-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il condomino che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)