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Sez. L, Sentenza n. 3818 del 22/06/1982 (Rv. 421783 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421783-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso in favore degli ex combattenti ed equiparati dall'art. 2 secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336 opera, ai sensi dell'art. 3 primo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della carriera di appartenenza, la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la destinazione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni (nella specie, regolamento del personale del Banco di Napoli), va intesa nel senso della carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro e senza che ne risultino violati i principi costituzionali in materia di parità di trattamento e di equa retribuzione. (Conf 257/82, mass n 417958; (Conf 1610/80, mass n 405189).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)