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Sez. 2, Sentenza n. 8794 del 28/06/2000 (Rv. 538124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita - Pattuizione di dichiarare in sede di contratto definitivo "la minor cifra indicata dal venditore" - Nullità ex art. 60 d.P.R. 634/72 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538124-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

La pattuizione, inserita in un preliminare, con la quale le parti concordino di dichiarare, in sede di stipulazione del rogito notarile, anziché il prezzo reale, "la minor cifra che verrà indicata dal venditore" è nulla per espressa disposizione di legge (art. 60 legge del registro), concretizzando un patto elusivo degli obblighi fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 60 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)