diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15600 del 10/12/2001 (Rv. 550996 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di condotta dell'avvocato costituente esercizio del diritto (procedura ingiunzionale ed esecutiva rivolta nei confronti di uno solo dei clienti per ottenere il pagamento dell'intero onorario).
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550996-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sono tuttavia soggette al controllo di ragionevolezza in sede di legittimità, alla stregua del quale una decisione può dirsi viziata allorché il giudizio di illiceità disciplinare non sia sostenuto da alcuna "ratio" o sia accompagnato da una "ratio" soltanto apparente, ma in realtà priva di un intrinseco fondamento. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. - cassando con rinvio la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l'illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che aveva richiesto il pagamento dell'intero onorario ad uno soltanto dei clienti, coobbligati in solido, ponendo in esecuzione il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo senza tener conto della solvibilità del debitore e senza previamente comunicare l'intenzione di procedere "in executivis" al collega che, per conto del debitore, gli aveva fatto pervenire la minor somma che riteneva dovuta - hanno escluso che possa essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta fra le varie possibili modalità dell'esercizio di un diritto, rientrando tra le facoltà dell'avvocato, creditore dell'onorario, di agire in via ingiunzionale ed esecutiva nei confronti di un solo coobbligato solidale per ottenere da lui l'intera prestazione, una rilevanza, sul piano della deontologia, dell'esercizio del diritto potendosi configurare esclusivamente quando esso avvenga con modalità manifestamente vessatorie, intimidatorie ovvero lesive dei diritti fondamentali del destinatario, o comunque dirette a perseguire interessi estranei alla realizzazione della pretesa).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)