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Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/20012, in particolare l'articolo 12,

Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo "il sistema integrato") si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/20004, è stato più volte modificato dopo la sua entrata in vigore. Inoltre, l'esperienza acquisita e soprattutto l'introduzione di strumenti informatici per la gestione dei regimi di aiuto hanno mostrato che è necessario rivedere varie disposizioni di detto regolamento. In occasione di ulteriori modifiche e per motivi di chiarezza e razionalità, il regolamento (CEE) n. 3887/92 dev'essere sostituito dal presente regolamento.

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato. Occorre tuttavia concedere loro un periodo transitorio per l'introduzione di tale sistema.

Data la diversità dei dispositivi d'identificazione esistenti nella Comunità, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola. Questa possibilità deve essere associata a determinati obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione. Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima della parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto per superficie.

Occorre chiarire le nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera, per una corretta dichiarazione e identificazione delle parcelle.

Devono essere dettate disposizioni per quanto riguarda il contenuto delle domande di aiuto per superficie. Ai fini di un controllo efficace qualunque tipo di utilizzo della superficie deve essere dichiarato nelle domande. Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano introdotto sistemi di gestione e di controllo applicabili ad altri regimi comunitari di aiuti per superficie che siano compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati membri in questione devono avere la possibilità di derogare a tale requisito.

Occorre dettare disposizioni specifiche in ordine alla particolare situazione delle associazioni di produttori nel settore delle carni ovine e caprine, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/20006.

Una domanda di aiuto per superficie presentata per dichiarare solo pascoli permanenti non deve essere necessariamente trasmessa alle autorità competenti entro gli stessi termini previsti per le domande di aiuto per superficie in generale, dato che la gestione del programma di controllo dei pascoli permanenti non deve essere effettuata secondo le stesse scadenze fissate per il controllo delle aree a seminativi. Gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di presentare tali domande a una data successiva a quella fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92. La data fissata dallo Stato membro non deve essere comunque successiva al 1o luglio.

Gli imprenditori devono essere autorizzati a modificare le proprie domande di aiuto per superficie fino al termine ultimo previsto per la semina, conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/20018, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti specifici prescritti dalla normativa di settore e che l'autorità competente non abbia ancora informato l'imprenditore in merito ad errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che rilevi errori relativi alla parte oggetto di modifica.

Gli imprenditori che chiedono di beneficiare unicamente di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie.

Al fine di rendere più agevole l'amministrazione dei vari regimi di aiuto per animale devono essere dettate disposizioni comuni, per quanto riguarda i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/979, impone agli allevatori di bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una banca di dati informatizzata. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/200111, stabilisce che possono beneficiare degli aiuti solo gli animali adeguatamente identificati e registrati in base al regolamento (CE) n. 1760/2000. La banca di dati elettronica ha acquisito una considerevole importanza per quanto concerne la gestione dei regimi di aiuto. Gli imprenditori che presentano domande in virtù dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso delle informazioni contenute nella banca di dati elettronica per semplificare le procedure di presentazione delle domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Si deve pertanto disporre che le informazioni contenute in detta banca di dati possano essere incluse nella domanda di aiuto.

In linea con l'evolversi di nuove forme di comunicazione, agli Stati membri devono poter adottare disposizioni nazionali che consentano agli imprenditori di trasmettere comunicazioni nel quadro del sistema integrato per via elettronica.

Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

È indispensabile rispettare le scadenze e i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini fissati. Se un imprenditore deve dichiarare unicamente pascoli permanenti e deve pertanto presentare una domanda di aiuto per superficie, i controlli possono essere programmati in altro modo. Per questi casi si possono prevedere riduzioni minori e un termine di tempo più lungo. Nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano della possibilità di stabilire un termine più lungo per la presentazione di una domanda di aiuto per superficie riguardante unicamente pascoli permanenti, le domande presentate dopo tale termine non devono più essere ammesse.

Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del ritiro.

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco concernenti sia gli aiuti per superficie che gli aiuti per animale. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

Occorre determinare il numero minimo di imprenditori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Con riguardo agli imprenditori che presentano domanda di aiuto secondo i diversi regimi previsti per i bovini deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.

Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.

L'accertamento di irregolarità significative deve imporre un livello più elevato dei controlli durante l'anno in corso e in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.

In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da offrire un livello di garanzia affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'imprenditore o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, l'imprenditore o il suo rappresentante dovrebbero ricevere una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte riguarda la verifica e la misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc.; la seconda parte consiste in un'ispezione fisica delle parcelle agricole volta a verificare le coltivazioni dichiarate e la loro qualità, nonché la dimensione reale delle parcelle stesse. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche in loco possono essere effettuate sulla base di un campione.

È opportuno dettare disposizioni dettagliate per la determinazione delle superfici e per i metodi di misurazione. Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali, a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo comunque che si debba ricorrere al controllo materiale qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari.

Al fine di garantire un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco presso gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto per animale. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca di dati informatizzata, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.

L'esatta identificazione e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità a norma del l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999. È pertanto opportuno accertarsi che l'aiuto comunitario sia concesso soltanto per bovini identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000. Tali controlli devono essere effettuati anche per i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto ma che potrebbero esserlo in futuro. A causa dei diversi regimi di aiuto istituiti per i bovini, le domande di aiuto per questi animali sono presentate, in molti casi, solamente quando essi hanno già lasciato l'azienda.

Occorre stabilire disposizioni speciali per i controlli da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca di dati elettronicasiano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.

Per quanto riguarda il premio alla macellazione concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie disposizioni speciali oltre a misure comunitarie di controllo per le esportazioni in generale, tenuto conto dei diversi obiettivi dei controlli.

Le disposizioni sui controlli relative agli aiuti per animale devono applicarsi, se del caso, anche ai pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi. Tenuto conto della loro diversa natura, occorre prevedere disposizioni distinte per i regimi di aiuto per superficie e i regimi di aiuto per animale.

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi per un periodo determinato.

Nel fissare le riduzioni ed esclusioni occorre tener conto delle specificità dei vari regimi di aiuto soggetti al sistema integrato. In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici e le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate mediante le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Nel caso delle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale interessato. Con riguardo alle domande di aiuto per superficie, si deve prevedere, nei limiti di un margine di tolleranza determinato, che, in caso di accertate irregolarità, le domande di aiuto siano corrette e le riduzioni applicate soltanto ove detto margine sia superato. Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le riduzioni devono applicarsi a partire dal primo animale rispetto al quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dal livello di riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali rispetto ai quali siano state riscontrate irregolarità.

Sono necessarie disposizioni speciali per tener conto del caso particolare degli imprenditori che chiedono aiuti per animale e dichiarano a tale scopo le superfici a foraggio. Qualora da una dichiarazione in eccesso di tali superfici non risulti il pagamento di un importo più elevato per gli animali non deve essere prevista alcuna sanzione.

Gli imprenditori devono essere autorizzati a sostituire vacche nutrici, giovenche e vacche da latte entro i limiti autorizzati nell'ambito delle norme settoriali pertinenti.

Per quanto concerne i regimi di aiuto per i bovini e il rispetto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, è opportuno prevedere disposizioni per i bovini per i quali è già stata presentata domanda di aiuto nonché per i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto ma che potrebbero esserlo in futuro. Questi ultimi possono infatti costituire un rischio per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Tenuto conto della struttura dei regimi di aiuto, una volta presentata la domanda di aiuto per tali animali, spesso non è più possibile constatare il mancato rispetto del sistema suddetto. Inoltre, il rispetto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è essenziale ai fini della semplificazione delle procedure di domanda fondate sulla banca di dati informatizzata. Per un'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità è pertanto indispensabile che il sistema sia applicato prima dell'effettiva presentazione della domanda di aiuto. Il principio secondo cui è possibile correggere in qualsiasi momento gli errori palesi deve tuttavia essere applicato anche alle notifiche errate trasmesse al sistema o alle registrazioni errate inserite nei suoi elementi.

Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un imprenditore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto da normative settoriali.

Considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre prevedere disposizioni nel caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati falsi per negligenza grave o intenzionalmente.

Per quanto concerne irregolarità relative ai pagamenti supplementari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri devono prevedere sanzioni equivalenti a quelle previste nei regimi di aiuto per superficie e per animale, a meno che ciò risulti inopportuno. In quest'ultimo caso gli Stati membri devono prevedere sanzioni idonee equivalenti.

In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa.

Gli imprenditori che informano in qualunque momento le autorità competenti nazionali in merito alle domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'imprenditore non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e che l'autorità non abbia già informato l'imprenditore circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione deve essere applicata all'introduzione di dati inesatti nella banca di dati informatizzata.

Quando siano applicate varie riduzioni allo stesso imprenditore, esse devono essere applicate individualmente e separatamente l'una dall'altra. Inoltre le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla legislazione nazionale.

La gestione di importi di ridotta entità è per sua natura un compito gravoso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo ed autorizzarli a non richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati quando questi ultimi siano di ridotta entità.

L'imprenditore che non sia in grado, per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli obblighi previsti dalle normative settoriali, deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può far valere tale principio devono essere stabilite fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune12.

Occorre istituire regole che consentano di designare il beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di un'azienda.

Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.

La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per apportare modifiche alla rispettiva realizzazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione una efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle deteminate statistiche annuali di controllo.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione