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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 167 del 1963

Decisione
decisa il 1963-12-06, depositata il 1963-12-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:167
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2011

  • Competenza della corte costituzionale
  • Atti non aventi forza di legge
  • Decreto pres. reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2
  • Esclusione. (costituzione, art. 134).
Leggi la massima
Il decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, con il quale vengono determinate in concreto le categorie di stabilimenti industriali ammessi a beneficiare della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile di cui alle leggi regionali siciliane 20 maggio 1950, n. 29, e 7 dicembre 1953, n. 61, è un atto che non ha né forma né forza di legge. Pertanto, esso è sottratto al sindacato della Corte costituzionale.

Norme impugnate

  • legge 24 marzo 1958, n. 195

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1962 dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e Antonino contro l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 1963. Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana; udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Nel corso di un procedimento di contenzioso tributario vertente tra i signori Natale e Antonino Costantino e l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria, la Commissione distrettuale per le imposte dirette di quella città, con ordinanza del 23 giugno 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, osservando che, mentre l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e prorogato con la legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi degli stabilimenti industriali nuovi o ampliati, trasformati o riattivati nelle varie Provincie, comprese quelle della Sicilia, senza distinzione circa la natura degli stabilimenti esentati, il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana, nel determinare in concreto gli stabilimenti ammessi al beneficio della esenzione, esclude quelli relativi alla pastificazione, apportando così alla legge restrizioni da questa non consentite. Il che sembra contrastare con l'art. 117 della Costituzione. L'ordinanza è stata notificata il 17 gennaio 1963, comunicata il 4 marzo successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 marzo 1963, n. 87, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile successivo, n. 19. Nel giudizio davanti alla Corte la parte privata non si è costituita. È intervenuto, invece, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nell'atto di intervento depositato il 29 marzo 1963, e nelle successive deduzioni, depositate il 10 ottobre successivo, ricordato che la questione di legittimità costituzionale in via incidentale può essere promossa soltanto in relazione a disposizioni di legge, statale o regionale, o di atti aventi forza di legge, rileva che nella specie la questione è inammissibile, avendo per oggetto le disposizioni di un provvedimento amministrativo, qual'è appunto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 4 maggio 1954, n. 2. La natura amministrativa del provvedimento, analogo ai successivi decreti 10 aprile 1959, n. 6, e 8 giugno 1962, n. 1, sarebbe stata anche implicitamente già riconosciuta dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 39 del 9 giugno 1960, accogliendo il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, annullò il ricordato decreto del Presidente della Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6. Ma anche a prescindere da tale rilievo, la questione sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione sarebbe infondata, perché la citata disposizione sarebbe applicabile alle Regioni a statuto ordinario e non a quelle a statuto speciale, per cui una sua eventuale violazione da parte degli organi regionali siciliani sarebbe costituzionalmente irrilevante. : L'eccezione di inammissibilità è fondata. Il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, è un atto che non ha né forma né forza di legge. L'Assemblea regionale non ha conferito alcuna delega di funzioni legislative all'organo esecutivo: delega che, del resto, non sarebbe stata legittima. La legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ha demandato al Presidente la determinazione delle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Tale determinazione non pone in essere un esercizio di potere legislativo. E pertanto, poiché l'atto denunziato non riveste carattere legislativo né nella sua forma né nella sua sostanza, esso è sottratto al sindacato di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, contenente l'elenco delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7 dicembre 1953, n. 61, in riferimento all'art. 134 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

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