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Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 30/11/1988 (Rv. 460827 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - MANCATA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460827-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - MANCATA SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*

La parte che abbia proposto ricorso per Cassazione non può proporre un successivo ricorso per dedurre altri motivi di censura, ancorché il termine per l'impugnazione non sia ancora scaduto, poiché con la proposizione del ricorso si è esaurito il diritto di impugnazione. (Conf 3228/87, mass n 452297; (Conf 1754/84, mass n 433821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)