Sez. 3, Sentenza n. 29616 del 08/07/2010 Ud. (dep. 27/07/2010) Rv. 248147 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Connessione tra indirizzo IP e sito web - Attività in contrasto alla pedopornografia - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
In materia di attività di polizia giudiziaria diretta alla repressione dei delitti di pornografia, non costituisce "attività di contrasto", soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'attività di accertamento di intercorsa connessione tra un indirizzo IP ed un sito Internet al fine di verificare l'operato acquisto di materiale pedopornografico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)