Sez. L, Sentenza n. 6920 del 05/06/1992 (Rv. 477579 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mediante cessione di crediti - Forma ex art. 69, comma terzo, R.D. n. 2440 del 1923 - Necessità - Esclusioni per tali crediti dell'azione revocatoria fallimentare e dell'imposta di bollo e registro - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
L'osservanza delle forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) prescritte dall'art. 69, comma terzo, del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è necessaria anche per la cessione, da parte dei datori di lavoro ed ai fini della regolarizzazione del pagamento di contributi previdenziali, premi e relativi onere accessori, di crediti (nella specie, per rimborsi IVA) da essi vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, secondo la previsione dell'art. 1, comma nono, del d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito con legge 31 gennaio 1986 n. 11, non potendo desumersi l'inapplicabilità di detti requisiti formali dalle circostanze che tale cessione (modificata dall'art. 6, comma ventiseiesimo, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge n. 48 del 1988, e poi abrogata dall'art. 6 della legge 28 luglio 1989 n. 262) sia stata sottratta all'azione revocatoria di cui all'art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 ed esentata da ogni imposta di bollo e di registro.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 262 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)