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Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

Testo in vigore al

Art. 131 Soggetti passivi

1. Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonche' dei redditi altrui dei quali abbiano la libera disponibilita' o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

2. I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito e' soggetta all'imposta per i redditi dei quali puo' liberamente disporre.

Art. 132 Persone esenti dall'imposta

1. Sono esenti dalla imposta:

  1. a) gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici degli Stati esteri;

  2. b) i consoli e gli agenti consolari degli Stati esteri che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, a condizione di reciprocita' e purche' non esercitino nel territorio dello Stato un'attivita' commerciale o professionale.

Art. 133 Reddito complessivo

1. Concorrono a formare il reddito complessivo:

  1. a) i redditi prodotti nel territorio dello Stato appartenenti a persone ovunque residenti;

  2. b) i redditi prodotti all'estero e goduti nel territorio dello Stato da persone quivi residenti;

  3. c) i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali.

2. Si considerano residenti nel territorio dello Stato anche coloro che vi dimorano da almeno un anno, ancorche' non iscritti nei registri della popolazione ed i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio interessanti la pubblica amministrazione.

3. I redditi indicati dal primo comma concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano soggetti alle altre imposte disciplinate dal presente testo unico ovvero siano accertati a nome di soggetti diversi dal contribuente.

Art. 134 Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo

1. Non concorrono a formare il reddito complessivo:

  1. a) l'assegno spettante al Presidente della Repubblica;

  2. b) le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili;

  3. c) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;

  4. d) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;

  5. e) le quote di aggiunta di famiglia, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' l'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 135 Determinazione analitica del reddito complessivo netto

1. Il reddito complessivo netto viene determinato sommando i singoli redditi e detraendo gli oneri indicati dall'art. 136.

2. I singoli redditi sono valutati nel modo seguente:

  1. a) i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari, in misura pari agli imponibili catastali moltiplicati per i coefficienti di variazione fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione;

  2. b) i redditi dei fabbricati ed i redditi di ricchezza mobile, in misura pari ai redditi netti determinati ai fini delle relative imposte ovvero, se non vi siano soggetti o siano assoggettabili a tributi sostitutivi, con i criteri valevoli ai fini delle imposte stesse;

  3. c) i redditi derivanti da partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice in misura pari all'ammontare dei redditi netti della societa' proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente ha diritto di partecipare agli utili della societa' stessa;

  4. d) i redditi derivanti da partecipazioni in societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative in misura pari all'ammontare degli utili a qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente;

  5. e) i redditi derivanti dalle cariche di amministratore di societa', gli interessi di titoli di Stato o di titoli obbligazionari ed ogni altro reddito anche occasionale, nella misura in cui essi sono stati percepiti dal contribuente.

Art. 136 Oneri detraibili

1. Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

  1. a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

  2. b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;

  3. c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;

  4. d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.

2. Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93.

Art. 137 Determinazione sintetica del reddito complessivo netto

1. Se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla determinazione analitica, il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto.

2. Il reddito determinato sinteticamente non e' suscettibile di altre detrazioni all'infuori di quelle indicate all'art. 138.

Art. 138 Quote esenti

1. Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000, nonche' una quota di lire 50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta.

2. Sono considerati a carico:

  1. a) la moglie non legalmente separata;

  2. b) i figli minori non emancipati, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, nonche', in quanto conviventi, i figli naturali non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli. La detrazione compete anche per i maggiori di eta' o emancipati qualora siano permanentemente inabili al lavoro ovvero siano tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito e di eta' non superiore a 25 anni;

  3. c) i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonche' la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente;

  4. d) i parenti e gli affini del contribuente che abbiano diritto agli alimenti e lo esercitino effettivamente.

3. La detrazione per carichi di famiglia non compete se si tratta di persone in grado di mantenersi con redditi propri dei quali il contribuente non abbia l'usufrutto senza obbligo di rendiconto.

4. Il coniuge separato puo' portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota di lire 50.000 per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualita' a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo. Tale annualita' sara' valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge.

Art. 139 Aliquote dell'imposta

1. L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.
Le aliquote sono determinate in base alle formule:

2. ___

  1. a) y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874
    per i redditi fino a lire 5.000.000;
    ______

  2. b) y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5
    per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

3. Reddito Aliquota
imponibile percentuale
-----------------------------------
240.000 2,00
500.000 2,50
1.000.000 3,17
2.000.000 4,12
3.000.000 4,85
5.000.000 6,00
10.000.000 11,93
20.000.000 16,27
30.000.000 19,26
40.000.000 21,69
50.000.000 23,79
100.000.000 31,85
200.000.000 43,03
300.000.000 51,55
400.000.000 58,71
500.000.000 65,00

4. L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.1319

Art. 140 Determinazione dell'aliquota in rapporto a particolari categorie di redditi

1. I redditi percepiti in dipendenza della liquidazione di un'azienda e i redditi inerenti alla realizzazione dello avviamento in caso di cessione dell'azienda si sommano agli altri redditi del contribuente, ai fini della determinazione dell'aliquota, nell'importo risultante dalla divisione del loro ammontare per il numero degli anni rispettivamente trascorsi dall'inizio della gestione aziendale o dalla precedente cessione dell'azienda.

2. Il numero di anni indicato al comma precedente non puo' in alcuni caso superare i cinquanta e si considera pari a cinque qualora non sia accertabile.

3. L'aliquota determinata ai sensi dei commi precedenti si applica al reddito complessivo imponibile, tenuto conto dell'intero importo dei redditi contemplati da quest'articolo.

4. Per le indennita' di licenziamento, di anzianita', di previdenza e per ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro la imposta complementare e' liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della indennita' globale percepita divisa, per il numero degli anni di servizio prestato.

Art. 141 Accertamento

1. L'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonche' l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito.

2. L'imponibile determinato analiticamente ai fini dell'imposta complementare sul reddito non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34 se non siano stati definitigli imponibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati.

Art. 142 Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

1. In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

Art. 143 Ritenute d'acconto

1. Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1.50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

2. La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b):

  1. a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno;

  2. b) sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, sempreche' il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno;

  3. c) sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento.

4. Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare.2111719

Art. 144 Denuncia di cessazione

1. La denuncia di cessazione prevista dall'art. 30 puo' essere presentata, ai fini dell'imposta complementare, soltanto in caso di morte del contribuente.

Titolo VII. Imposta sulle societa'

Art. 145 Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio nonche' di societa' ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, ancorche' non tassabili in base al bilancio.

Art. 146 Aliquota

1. L'imposta e' dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddito complessivo eccedente il sei per cento del detto patrimonio.

Art. 147 Patrimonio imponibile

1. Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  1. a) capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

  2. b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi;

  3. c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

2. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

  1. a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

  2. b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

3. Il patrimonio imponibile delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio e' costituito dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.

Art. 148 Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  1. a) reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 112;

  2. b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135;

  3. c) redditi dei fabbricati, determinati ai fini della relativa imposta;

  4. d) somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo;

  5. e) interessi attivi non compresi nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria D del soggetto;

  6. f) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della societa' o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni e siano stati ammessi in detrazione nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria B del soggetto;

  7. g) redditi esenti dalle relative imposte, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta, determinati con i criteri valevoli ai fini delle imposte medesime;

  8. h) ogni altro reddito non compreso nelle lettere precedenti.

2. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

  1. a) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi;

  2. b) le imposte ordinarie afferenti i singoli redditi iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Le imposte ordinarie iscritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione od alla trasformazione della societa' si detraggono dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio al quale e' applicata l'imposta sulle societa';

  3. c) le perdite dell'esercizio, se ed in quanto risultanti a norma delle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

3. Si applica la disposizione dell'art. 93.

4. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi attivi e passivi considerati dalle disposizioni stesse in quanto riferibili all'impiego nel territorio dello Stato dei capitali indicati dal terzo comma dell'art. 147 o comunque alla stabile organizzazione del soggetto nel territorio dello Stato.

Art. 149 Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva

1. Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile.

2. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.

Art. 150 Accertamento

1. Il patrimonio ed il reddito imponibili dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze dei bilanci.

2. L'accertamento dei redditi soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi dei fabbricati e l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa'. Nei confronti dei soggetti in liquidazione la differenza del reddito di ricchezza mobile risultante dal conguaglio previsto dal primo comma dell'art. 125 e' imputata in parti uguali a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo di liquidazione L'ufficio deve notificare al contribuente la liquidazione dell'imposta fatta in dipendenza del comma precedente.

Art. 151 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

  1. a) le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

  2. b) le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;

  3. c) le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;

  4. d) le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;16

  5. e) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie;

  6. f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;

  7. g) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso;

  8. h) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro;

  9. i) gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

  10. l) la Cassa per il Mezzogiorno.