Sez. 1, Sentenza n. 188 del 10/01/1980 (Rv. 403583 - 01)
ACQUE - PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - IN GENERE - CANALI DI DERIVAZIONE - NATURA PRIVATA - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI DALL'ARGINE DI UN CANALE DI DERIVAZIONE - DEVOLUZIONE ALL'AGO.*
ACQUE - PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - IN GENERE - CANALI DI DERIVAZIONE - NATURA PRIVATA - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI DALL'ARGINE DI UN CANALE DI DERIVAZIONE - DEVOLUZIONE ALL'AGO.*
I canali di derivazione - e cioe i corsi artificiali nei quali sono convogliate le acque derivate da corsi d'acqua pubblica - sono di proprieta privata, come si desume dagli artt 25, 28, 29 e 31 del RD 11 dicembre 1933, n 1775: conseguentemente appartiene alla Competenza del giudice ordinario, e non del tribunale regionale delle acque pubbliche, la controversia avente a oggetto il mancato rispetto delle distanze legali dall'argine del canale, poiche la contestazione tra vicini non coinvolge alcuna questione sulla natura delle acque e sul diritto o sul modo di utilizzarle, ovvero sulla distribuzione delle stesse e sulle relative opere, ma attiene esclusivamente alla legittimita o meno di costruzioni viciniori ed esterne, che non incidono sul corso delle acque e sono regolabili sulla base della disciplina dei comuni rapporti di vicinato. (V 1926/78, mass n 391284).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 25, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 28, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 29, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 31, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)