Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Testo in vigore al
Art. 20 Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa
1. Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.
Art. 21 Onorari e diritti dovuti ai non iscritti
1. nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.
2. Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.
Art. 22 Vacazioni
1. Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera.
2. Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
3. Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.
Art. 23 Trasferte
1. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua, legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimi di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi.
2. Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.
Titolo III. Norme comuni
Art. 24 Inderogabilita' convenzionali degli onorari e dei diritti
1. Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni' degli avvocati sono inderogabili.
2. Ogni convenzione contraria e' nulla.
Art. 25 Applicazione analogica
1. Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtu' di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 26 Efficacia vincolante del parere del sindacato
1. L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.
Art. 27 Presentazione obbligatoria della parcella
1. Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente puo' fare istanza, anche con lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore e' inscritto, affinche' inviti il professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.
2. Il consiglio assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che puo' essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.
3. Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.
4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilita' derivante da causa non imputabile al professionista.
Art. 28 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti
1. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.
Art. 29 Procedimento di liquidazione
1. Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.
2. Il decreto e' notificato a cura della parte istante.
3. Non e' obbligatorio il ministero di difensore.
4. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
5. Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
6. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 28.
Art. 30
1. Non impugnabilita' dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.
3. Il procedimento e' regolato dall'articolo precedente.
Art. 31 Attuazione
1. La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
Visto, il Guardasigilli: Grandi