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Sez. 1, Sentenza n. 556 del 26/10/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203456 - 01

Reato: Circostanze - Concorso di circostanze - Di aggravanti ed attenuanti: giudizio di comparazione | Applicazione alla diminuente del vizio parziale di mente - Possibilità - Questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203456-01

Reato: Circostanze - Concorso di circostanze - Di aggravanti ed attenuanti: giudizio di comparazione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma quarto cod. pen. nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi primo e terzo, in caso di concorso tra la circostanza prevista dall'art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente) ed una o più circostanze aggravanti. Spetta infatti al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quale attenuazione di pena riservare a chi sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Il fatto che il legislatore abbia previsto il giudizio di comparazione anche rispetto alla menzionata attenuante, non viola i precetti costituzionali fissati negli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione; peraltro, la detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro consente un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il detto giudice ritenga la prevalenza della circostanza attenuante in esame.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)