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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019 (Rv. 654616 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni - Procedimento sanzionatorio - Legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Sussistenza - Contenuto del verbale di accertamento - d.P.R. n. 495 del 1992 - Necessaria indicazione dell'autorità competente a conoscere l'impugnativa e del responsabile del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654616-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)