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Sez. 3, Sentenza n. 8642 del 22/05/1989 Ud. (dep. 19/06/1989) Rv. 181591 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO PENALE - DISSEQUESTRO CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181591-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO PENALE - DISSEQUESTRO CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*

Il sequestro dello stabile costruito abusivamente viene disposto o per esigenze probatorie ovvero per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esso non può condurre alla confisca del fabbricato, non consentita al magistrato penale per i concorrenti poteri riservati dalla vigente legislazione alla autorità amministrativa. Ne deriva che, se e quando siano venute meno reali esigenze probatorie, anche il giudice di primo grado con la sentenza deve ordinare il dissequestro, poiché con la pronuncia della decisione cessa in ogni caso la permanenza del reato. Nè può il sequestro essere mantenuto per impedire la perpetrazione di altri eventuali reati futuri, non rientrando tale finalità tra quelle legislativamente previste. Nè può essere invocata - al fine del mantenimento del sequestro la garanzia del pagamento dei crediti, poiché, a norma dell'art. 625 ultimo comma cod. proc. pen., l'unico sequestro che può essere disposto a tale scopo è quello sui beni mobili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 625, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)