Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 08/03/1996 Cc. (dep. 03/05/1996) Rv. 205232 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere | Prescrizioni del Ministro per i beni culturali e ambientali dirette alla salvaguardia delle condizioni ambientali in cui si collocano i beni oggetto di tutela ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089 - Violazione - Illecito penale - Sussistenza - Prescrizione del Ministro per i beni culturali e ambientali dirette alla disciplina delle attività commerciali nelle aree in cui si trovano i beni tutelati e nelle adiacenze emanate ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 112 - Violazione delle prescrizioni - Illecito amministrativo - Sussistenza - Rapporto di specialità con l'ipotesi prevista dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Sussistenza - Sequestro preventivo - Illegittimità - Nullità - Sussistenza - Fattispecie in tema di sequestro delle strutture mobili dei venditori ambulanti esercenti nell'area della Piazza dei Miracoli di Pisa e nelle zone adiacenti.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere
In tema di tutela del patrimonio artistico l'art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 attribuisce al ministro la facoltà di prescrivere norme dirette ad evitare che siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro delle cose immobili di interesse artistico, storico e archeologico e la violazione di tali prescrizioni costituisce reato in base alla previsione dell'art. 21 della stessa legge. D'altra parte l'art. 3 comma tredicesimo della legge 28 marzo 1991 n. 112 attribuisce allo stesso Ministro per i beni culturali e ambientali poteri prescrittivi in ordine alla disciplina dell'attività commerciale nelle medesime aree e la violazione di tali prescrizioni costituisce illecito amministrativo punito ai sensi del successivo art. 6. Per il principio di specialità perciò, operante anche tra sanzione penale e amministrativa per il principio generale fissato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel caso in cui non siano rispettate le prescrizioni impartite dal Ministro per i beni culturali e ambientali nella specie con il decreto 15 marzo 1992, per quanto attiene l'esercizio del commercio dovrà trovare applicazione solo la legge del 1991 ed il sequestro preventivo eventualmente disposto è affetto da nullità non essendo neanche in astratto ipotizzabile il reato presupposto di violazione dell'art. 59 della legge 1089/39. (Nel caso di specie la corte, affermando il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale di Pisa aveva parzialmente confermato il sequestro disposto dal G.I.P. delle attrezzature mobili utilizzate per la vendita ambulante nell'area di Piazza dei Miracoli e nelle aree adiacenti).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 3, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Cod. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)