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Sez. U, Sentenza n. 17843 del 18/10/2012 (Rv. 623874 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Selezione concorsuale per la nomina del dirigente del Corpo di polizia locale - Decisione del comune di esternalizzare il procedimento affidandolo ad un consulente esterno - Domanda di impugnativa degli atti concorsuali - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623874-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento degli atti con i quali un comune decide di esternalizzare il procedimento di selezione concorsuale per la nomina del dirigente del Corpo di polizia locale, affidando ad un consulente esterno l'intera sequenza degli atti di indizione del bando e di scelta della commissione esaminatrice sino alla nomina del vincitore, nonché delle determinazioni dirigenziali del Comune che ne recepiscono i risultati, atteso che lo strumento prescelto per individuare ed assumere tali dirigenti resta quello del concorso (pur se le fasi progettuali, organizzative e gestionali sono "delegate" a terzi), sicché l'Amministrazione - quand'anche i suoi atti siano eterointegrati da determinazioni altrui - permane nella sua pienezza della potestà decisionale, rispetto alla quale i candidati hanno mere posizioni di interesse legittimo, con riguardo alle operazioni concorsuali, come alla stessa scelta a monte di esternalizzare la procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 6, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)