Sez. 1, Sentenza n. 41983 del 14/10/2005 Ud. (dep. 22/11/2005) Rv. 232874 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE | Acque - Inquinamento della falda - Acque originariamente non pure - Sussistenza del reato - Elemento psicologico.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE
Il reato di corruzione o adulterazione di acque si configura anche nell'ipotesi in cui il corrompimento venga operato su acque non originariamente pure dal punto di vista chimico o batteriologico; mentre l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, di modo che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta senza la necessità che sia specificamente voluto l'evento della messa in pericolo della salute pubblica. (Nella specie il corrompimento si era verificato attraverso lo smaltimento fino alla falda acquifera di rifiuti tossici).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)