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Sez. T, Sentenza n. 22823 del 07/07/2026 (Rv. 679427-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679427-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione, determina il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)