Sez. L, Sentenza n. 17724 del 29/08/2011 (Rv. 618805 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso aggiuntivo per le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidenti con la domenica - Spettanza al lavoratore retribuito in misura fissa in tali giorni in riposo - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
In tema di compenso per le festività nazionali infrasettimanali, l'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, prevede che la retribuzione aggiuntiva (corrispondente all'aliquota giornaliera), prevista per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore remunerato in misura fissa che, in quei giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno di riposo in più ed è espressamente previsto dall'art. 2 della citata legge n. 90 del 1954 nel caso, tra l'altro, di sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)