Sez. 2, Sentenza n. 3295 del 26/10/1972 (Rv. 361121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli artt 2948, n 4 e 2955, n 2, e 2956, n 1 cod civ, per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che di fatto, fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. (Conf 2603'70, mass n 348991).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)