Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/11/1998 (Rv. 520532 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Fondi finitimi a dislivello - Costruzione su quello inferiore, non oltre il livello di quello superiore - Violazione della distanza da esso - Illegittimità - Configurabilità - Ragioni - Persistenza degli interessi pubblici tutelati (assetto territoriale e ambiente) - Potenzialità di intercapedine nociva - Sussistenza - Condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE
Il divieto di costruire in aderenza o sul confine, stabilito da un regolamento comunale, opera anche se la costruzione non supera in altezza il dislivello tra il fondo su cui insiste e quello a confine perché non soltanto le esigenze di tutelare l'assetto urbanistico e l'ambiente non vengono meno per l'esistenza di una scarpata tra un fondo e l'altro, ma permane anche la necessità di evitare intercapedini dannose - da accertare in concreto - come nel caso in cui, per la forte pendenza, essa si avvicina al limite del profilo verticale dell'edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)