Codice civile
Testo in vigore al
Art. 254 Forma del riconoscimento
1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.111112a
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
1. Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ....216
Art. 256 Irrevocabilita' del riconoscimento
1. Il riconoscimento e' irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
1. E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
2. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 260
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 261
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 262 Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.263317
2. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
2. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
3. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.310
4. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.223
Art. 264 Impugnazione da parte del figlio minore
1. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.
Art. 265 Impugnazione per violenza
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.
2. Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
1. Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Art. 267 Trasmissibilita' dell'azione
1. Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
2. Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.223
3. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.223
4. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.223
5. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
1. Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'
1. La paternita' e la maternita' ... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
2. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
3. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ....
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ... e' imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ..., entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
4. Si applica l'articolo 245.
Art. 271
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 272
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
1. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ... puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
2. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici anni.
3. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilita' dell'azione
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.163