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Sez. 4, Sentenza n. 3183 del 18/12/1996 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 206651 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Atti nuovi - Divieto di produzione - Atti interni al processo - Eccettuazione - Provvedimenti resi in fasi precedenti - Acquisibilità d'ufficio.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206651-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

In materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall'articolo 310, comma secondo, cod. proc. pen., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)