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Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 26/04/1966 (Rv. 322130 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - NON DEDOTTE IN CASSAZIONE - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322130-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - NON DEDOTTE IN CASSAZIONE - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

Le questioni preliminari, deducibili dalle parti o rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento - quali, ad esempio, la legitimatio ad causam e il difetto del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario -, qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in Sede di legittimita, non possono dedursi o essere rilevate in Sede di rinvio - a maggior ragione nel successivo giudizio di Cassazione-, esse, infatti, debbono ritenersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla suprema Corte, quale presupposto necessario e inderogabile della pronuncia che ha annullato, con rinvio, la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri in judicando e in procedendo che debbono informare la decisione della causa. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)