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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017 (Rv. 643800 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza - Contenuto - Obbligo di esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643800-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla l. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Legge 18/06/1992 num. 69 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)