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Sez. L - , Sentenza n. 10156 del 21/04/2017 (Rv. 643765 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Nuove tabelle di equiparazione ex art. 28 del c.c.n.l. comparto Università 2002-2005 - Personale non medico già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Diritto alla conservazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643765-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE

In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, ivi compresa l'indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)