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Sez. L - , Ordinanza n. 19157 del 06/07/2021 (Rv. 661717 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omissioni contributive - Procedimento di accertamento - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Verbale di accertamento - Esclusione - Avviso di addebito - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661717-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, anche al procedimento per omissioni contributive, sebbene non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere, bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. D, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)