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Sez. 5, Sentenza n. 10333 del 04/10/1983 Ud. (dep. 02/12/1983) Rv. 161505 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEL FALLITO SUL PASSIVO ACCUMULATO - RILEVANZA AI FINI DELLA PROVA DELLA DISTRAZIONE E DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161505-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEL FALLITO SUL PASSIVO ACCUMULATO - RILEVANZA AI FINI DELLA PROVA DELLA DISTRAZIONE E DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO.*

Nell'affermare la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice può legittimamente fondare il suo convincimento sul comportamento del fallito, ove questi non abbia voluto o saputo fornire giustificazione attendibile del passivo accumulato ed abbia inoltre omesso le prescritte registrazioni contabili, così da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della propria azienda. (Conf mass n 153141, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)