Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 05/12/2003 Ud. (dep. 24/02/2004) Rv. 228482 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Accordo - Differenza tra fattispecie associativa e fattispecie concorsuale - Rapporto di specialità - Esclusione - Accordo consistente in una struttura permanente - Elemento qualificante l'associazione per delinquere.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma primo cod.pen. Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)