Sez. 1, Sentenza n. 9073 del 13/09/1997 (Rv. 507937 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza statuente su più domande indipendenti - Decisione di talune domande nel merito - Declaratoria di incompetenza per materia su altre e fissazione del termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente - Alternative per la parte interessata a una pronunzia sul merito - Regolamento necessario di competenza o riassunzione tempestiva davanti al giudice dichiarato competente - Mancato ricorso ad alcuna di tali alternative - Conseguenze - Estinzione del processo.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora una sentenza statuisca su una molteplicità di domande indipendenti, decidendone talune nel merito e per altre, previa declaratoria di incompetenza per materia, fissando un termine per la riassunzione davanti al giudice individuato come competente (nella specie, davanti alla Corte d'appello, in base alla qualificazione della causa come giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione) la parte interessata ad una pronunzia nel merito in ordine anche alla domanda sulla quale il giudice si è dichiarato incompetente, può impugnare tale statuizione solo con il regolamento necessario di competenza, la cui proposizione sospende il termine per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente per materia, mentre in difetto di tale impugnazione egli ha l'onere di riassunzione tempestiva dinnanzi a quel giudice, in mancanza della quale si determina l'estinzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)