Sez. 1, Sentenza n. 540 del 02/11/1994 Ud. (dep. 20/01/1995) Rv. 200025 - 01
Sicurezza Pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire dell'autorità di P.S. | Ordine di esibire i propri documenti di identificazione e dare contezza di sè impartito allo straniero ai sensi dell'art. 144 T.U.L.P.S. - Inosservanza - Mera violazione amministrativa ex art. comma primo T.U.L.P.S.come sostituito dal decreto legislativo 13/7/19940 n. 480 - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Sicurezza Pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire dell'autorità di P.S.
L'ordine impartito ai sensi dell'art. 144 comma primo Testo Unico P.S. - il quale prevede che lo straniero possa essere in ogni tempo invitato ad esibire i propri documenti di identificazione ed a dare contezza di sè - deve essere considerato legalmente dato per ragione di sicurezza pubblica, quale deve ritenersi quella attinente al controllo della regolarità del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'inosservanza a tale ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen.: ciò in quanto l'art.1 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - che ha sostituito il primo comma dell'art 15 del citato Testo Unico Leggi P.S., degradando a mera violazione amministrativa l'inottemperanza all'ordine di presentazione dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza - ha previsto espressamente l'eccezione per le ipotesi in cui il fatto costituisce reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 144, Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)