Sez. 3, Sentenza n. 341 del 20/02/1962 (Rv. 250520 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - FATTO DEL COMMESSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA CON LE MANSIONI AFFIDATEGLI - DOLO DEL DIPENDENTE ED INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI IMPARTITEGLI - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - FATTO DEL COMMESSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA CON LE MANSIONI AFFIDATEGLI - DOLO DEL DIPENDENTE ED INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI IMPARTITEGLI - IRRILEVANZA.*
La responsabilita del committente per fatto illecito del commesso sussiste non solo quando sia configurabile un rapporto di causalita, sia pure indiretta, tra le mansioni a costui affidate e l'evento, ma anche quando ricorra un semplice rapporto di occasionalita necessaria che abbia favorito la commissione dell'illecito, pure se il fatto sia stato commesso contro l'ordine del committente ed il commesso abbia agito con dolo. (Conf 3764/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)