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Sez. 5 - , Sentenza n. 27648 del 03/12/2020 (Rv. 659965 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Iva - Operazione di factoring - Natura - Esenzione da IVA - Accertamento dello scopo concreto - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659965-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, poiché le operazioni di factoring, consistenti nel recupero e nell'incasso dei crediti di un terzo, configurano prestazioni imponibili non esenti, occorre accertare lo scopo pratico dell'operazione, che sarà esente dall'imposta qualora riveli natura finanziaria, conformando altresì l'attività svolta dal mandatario senza rappresentanza incaricato della stipulazione dei relativi contratti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)