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Sez. U, Sentenza n. 1268 del 12/04/1976 (Rv. 379955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CONTRATTI NON RESI EFFICACI ERGA OMNES - FONTI DI DIRITTO OGGETTIVO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CONTRATTI NON RESI EFFICACI ERGA OMNES - FONTI DI DIRITTO OGGETTIVO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I contratti collettivi di lavoro che non siano stati eccezionalmente resi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria con decreti presidenziali, emanati su delega della legge 14 luglio 1959, n 741, non costituiscono, nel vigente ordinamento, fonti di diritto oggettivo e non possono, quindi, assurgere a parametro del giudizio di legittimita demandato alla Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2068 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)