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Sez. 2 - , Sentenza n. 3517 del 09/02/2017 (Rv. 642865 - 01)

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - ESTENSIONE NEL TEMPO - POSSESSO ANTERIORE (PRESUNZIONE) | Possesso – Effetti – Usucapione – Presunzione di possesso intermedio – Prova contraria - Onere - Spettanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642865-01

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - ESTENSIONE NEL TEMPO - POSSESSO ANTERIORE (PRESUNZIONE)

A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto provato il possesso ininterrotto, in tempo più remoto, per un decennio, aveva tuttavia rigettato la domanda di usucapione, senza pronunciarsi circa il possesso dell’originario attore al momento della domanda e nonostante avesse escluso quello del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)