Sez. 2, Ordinanza n. 32186 del 10/12/2025 (Rv. 676482-01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE | Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE
dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem.
138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)