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Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 07/09/1973 (Rv. 365784 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DI LIQUIDAZIONE ATTRIBUITO AGLI ARBITRI - CLAUSOLA NEGOZIALE - NULLITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365784-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DI LIQUIDAZIONE ATTRIBUITO AGLI ARBITRI - CLAUSOLA NEGOZIALE - NULLITA - LIMITI.*

E nulla la clausola con la quale, in ipotesi di arbitrato irrituale, le parti conferiscono agli arbitri l'incarico di procedere alla liquidazione del loro compenso, salvo che per l'ipotesi in cui le parti stesse abbiano concordemente prescritto agli arbitri modalita e criteri cui attenersi nella liquidazione e fissato un limite massimo entro il quale la liquidazione debba essere contenuta. Anche nell'arbitrato irrituale e, infatti, applicabile - ricorrendone l'eadem ratio - il principio che informa l'art 814 cod proc civ, secondo il quale la liquidazione del proprio compenso effettuata dagli arbitri ha valore di semplice proposta; di guisa che, in ipotesi di arbitrato irrituale, in difetto di accettazione, e il giudice in Sede di ordinario processo di cognizione - che deve determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario ad essi spettanti, valutando la quantita e qualita del lavoro svolto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)