Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6360 del 23/04/2012 (Rv. 622147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori esposti all'amianto - Beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 - Requisiti - Ultradecennalità dell'esposizione superiore alla soglia di prevenzione - Accertamento - Criterio del valore medio giornaliero su base annuale - Fondamento - Fattispecie relativa a c.t.u. infondatamente eseguita col criterio della "spalmatura" della media ponderata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0, 1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore contro la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rivalutazione contributiva aderendo ad una c.t.u. eseguita col criterio dell'osservazione su base annuale e disattendendo altra c.t.u. eseguita col criterio della "spalmatura" della media ponderata sull'intero periodo di esposizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)