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Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003 (Rv. 563523 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Mancanza degli elementi essenziali indicati dall'art. 543 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inesistenza del pignoramento - Mancanza degli altri elementi previsti dall'art. 543 - Conseguenze - Nullità del pignoramento - Sanatoria dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563523-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 cod. proc. civ. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 cod. proc. civ., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (in applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha ritenuto nullo e non inesistente l'atto di pignoramento presso terzi nel quale non erano indicati gli estremi del titolo esecutivo, sul presupposto che tale indicazione non costituisse elemento indispensabile per imporre sul credito esistente presso il terzo il vincolo di destinazione, ed ha ritenuto sanata la nullità dal fatto che l'atto di pignoramento contenesse gli estremi del precetto, regolarmente notificato alla parte, all'interno del quale erano riportati gli estremi del titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)