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Sez. 1, Sentenza n. 915 del 30/09/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171657 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DI UN MOTIVO D'APPELLO MANIFESTAMENTE INFONDATO - INTERESSE ALL'ANNULLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171657-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DI UN MOTIVO D'APPELLO MANIFESTAMENTE INFONDATO - INTERESSE ALL'ANNULLAMENTO - INSUSSISTENZA.*

Il mancato esame di un motivo di impugnazione manifestamente infondato da parte del giudice di secondo grado non costituisce ragione di annullamento della sentenza in Sede di Cassazione in quanto anche se il motivo fosse stato esaminato, non avrebbe potuto essere accolto, così che nessun pregiudizio è derivato all'imputato da tale omissione. (Conf mass n 156972, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)