Sez. 2, Sentenza n. 3876 del 18/06/1980 (Rv. 407748 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - CARATTERE RELATIVO - DEDUZIONE - TERMINE - SCADENZA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - CARATTERE RELATIVO - DEDUZIONE - TERMINE - SCADENZA - SANATORIA.*
La nullita della consulenza tecnica per violazione dei diritti della difesa, che si verifica quando sia stato impedito alle parti di controllare l'operato del consulente, omettendo la comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e deve essere fatta valere dagli interessati con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente, restando, altrimenti, sanata. (Conf 3591/77, mass n 387191; (Conf 342/77, mass n 383886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)