Sez. 1, Sentenza n. 5635 del 05/05/2000 (Rv. 536165 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Facoltà del tribunale - Esame d'ufficio della documentazione relativa allo stato passivo - Legittimità - Condizioni - Acquisizione del relativo fascicolo agli atti del giudizio di opposizione - Provvedimento formale - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di fallimento, è facoltà del tribunale chiamato a decidere sull'opposizione allo stato passivo esaminare d'ufficio lo stato passivo stesso e la relativa documentazione, anche se non prodotti in giudizio dalle parti, sempre che il fascicolo contenente detti atti sia stato, peraltro, acquisito al giudizio di opposizione mercè un provvedimento formale che rende palese la possibilità che il tribunale faccia eventualmente riferimento a documenti in esso contenuti al fine di adottare la propria decisione, atteso che soltanto l'esistenza di un siffatto provvedimento formale consente alle parti interessate di formulare le proprie deduzioni, anche in ordine ai documenti così acquisiti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)