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Sez. 6, Sentenza n. 35038 del 10/07/2024 Cc. (dep. 18/09/2024) Rv. 286972-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Intercettazioni eseguita dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia - Notifica ex art. 31 Direttiva 2014/41/UE - Finalità - Omissione - Inutilizzabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286972-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in

riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2014 num. 41 art. 31, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)