Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex art. 5 l. n. 448 del 2001 - Pagamento della prima rata - Omesso versamento delle rate successive - Iscrizione a ruolo - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)