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Sez. 1, Ordinanza n. 21865 del 29/07/2025 (Rv. 675470-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Domanda ex art. 44 CCII - Competenza per territorio - Luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali - Sede legale e sede effettiva - Presunzione relativa - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675470-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2 lett. M, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)