Sez. 2, Sentenza n. 421 del 23/01/1986 (Rv. 444029 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MODIFICAZIONE DELLA COSA COMUNE SOTTRAENDOLA ALLA POSSIBILITÀ DI SFRUTTAMENTO DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE SECONDO L'ORIGINARIA FUNZIONE DELLA COSA STESSA - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORZIONI DEL BENE COMUNE ATTRIBUITE AI COMPROPRIETARI IN GODIMENTO SEPARATO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MODIFICAZIONE DELLA COSA COMUNE SOTTRAENDOLA ALLA POSSIBILITÀ DI SFRUTTAMENTO DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE SECONDO L'ORIGINARIA FUNZIONE DELLA COSA STESSA - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORZIONI DEL BENE COMUNE ATTRIBUITE AI COMPROPRIETARI IN GODIMENTO SEPARATO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il divieto di modificare la cosa comune, sottraendola alla possibilità di sfruttamento da parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l'originaria funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni del bene comune delle quali i comproprietari si siano concordemente attribuito il godimento separato, in quanto anche in tal caso, non venendo meno la contitolarità dell'intero bene, la facoltà di utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno dei comproprietari trova limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri, con la conseguenza che sono consentite solo le opere necessarie al miglior godimento, e dovendo per contro ravvisarsi una lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini quando la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte, e quindi concretamente sottratta alla possibilità dell'attuale sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente praticati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)