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Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 27/10/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203335 - 01

Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - Termine per il giudizio | Termine di venti giorni - Applicabilità anche al procedimento camerale di cui all'art. 559 cod. proc. pen. - Sussistenza - Inosservanza del termine - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203335-01

Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - Termine per il giudizio

L'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 cod. proc. pen. - e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale - comporta una nullità non "assoluta" ed insanabile (artt. 178 lett. c e 179 n. 1 ultima parte, cod. proc. pen., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensì "relativa" e sanabile, ex art. 181 cod. proc. pen.. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183 lett. a) codice di procedura penale, quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)