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Sez. L, Ordinanza n. 12113 del 06/05/2024 (Rv. 670929-01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità suppletiva di clientela - Erogazione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670929-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis).

Contr. Coll. 16/02/2009 art. 12, Cod. Civ. art. 1751 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)